MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA243B.660870A0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CA243B.660870A0 Content-Location: file:///C:/8872C670/STATUTOAPPROVATOINDATA20MARZO2006inviatollacassadd.pp.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
STATUTO
APPROVATO CON DELIBERA =
DI
CONSIGLIO N 08 IN DATA 20 MARZO 2006
Indice=
TITOLO I –
L’UNIVERSITA’ AGRARIA
Capo I &n=
bsp; -
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Denominazione e natura giur=
idica
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Segni distintivi
Art. 4 - Finalità e scopi
Art. 5 - Uso dei territori
Art. 6 - Utenti
Art. 7 - Sistema di votazione=
CAPO
II -
ELEZIONI DEGLI ORGANI
Art. 8 - Elettorato attivo
Art. 9 - Elettorato passivo
Art. 10 - Ineleggibilità
Art. 11 - Operazioni elettorali
CAPO
III - ORGANI ELETT=
IVI
Art. 12 - Organi
elettivi universitari
Art. 13 - Consiglio di Amm.ne.
Composizione e durata in carica
Art. 14 - Competenze
Art. 15 - Funzionamento
Art. 16 - Commissioni del consiglio di amministrazione
Art. 17
- Elezione, composizione e durata in carica della giunta
Esecutiva
Art. 18 - Competenze
Art. 19 - Funzionamento
Art. 20 - Decadenza =
CAPO
IV - IL PRESIDENT=
E
Art. 21 - Elezioni e durata in carica
Art. 22 - Competenze
Art. 23 - Sfiducia – decadenza –
CAPO
V - IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 24 - Funzioni
Art. 25 - Convocazione del Consiglio di amministrazione
Art. 26 - Gruppi consiliari
Art. 27 - Decadenza
TITOLO II – GLI ORGANI BUROCRAT=
ICI
CAPO I &=
nbsp; -
SEGRETARIO UNIVERSITARIO
Art. 28 - Funzioni
Art. 29 - Responsabilità
C
APO II - UFF=
ICI
Art. 30 - Impiegati<= o:p>
Art. 31 - Organizzazione strutturale
CAPO
III - SERVIZI
Art. 32 - servizi pubblici locali
TITOLO III – IL PRINCIPIO DELLA
COOPERAZIONE
CAPO I &=
nbsp; -
LE FORME ASSOCIATE
Art. 33 - Convenzioni
Art. 34 - Consorzi
Art. 35 - Accordi di programma
Art. 36 - Colture in compartecipazione
Art. 37 - Esercizio attività estrattiva
TITOLO IV – ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE
CAPO I &=
nbsp; -
COLLABORAZIONE DEGLI UTENTI
Art. 38 - Collaborazione dei cittadini
Art. 39
-Valorizzazione delle forme associative degli organi di partecipazione
Art. 40 - Procedura per l’ammissione di
istanze, petizioni e proposte
Art. 41 bis –
L’assemblea generale degli utenti
Art. 41 ter – =
Il
Consiglio dell’ Ente dei ragazzi
CAPO
II -
L’AZIONE POPOLARE
Art. 41 - La pubblicità degli atti
TITOLO V – FINANZA E
CONTABILITA’
CAPO I &n=
bsp; -
LA GESTIONE ECONOMICA
Art. 42 - Entrate
Art. 43 - Bilancio e programmazione finanziaria<= o:p>
Art. 44 - Risultati della gestione
CAPO
II - CONTRO=
LLO
FINANZIARIO E CONTABILE
Art-. 45 - Revisione economica e finanziaria
Art. 46 - Funzioni e responsabilità del
revisore
CAPO
III - TESORERIA
UNIVERSITARIA
Art. 47 - Il Tesoriere
Art. 48 - Contratto di tesoreria
CAPO
IV -
PROPRIETA’ DEMANIALI
Art. 49 - Beni di uso=
civico
Art. 50 - Inventario=
CAPO I &=
nbsp; -
CONTRATTI
Art. 51 - Scelta del contraente
Art. 52 - Condizioni particolari
Art. 53 - Gara Ufficiosa
TITOLO VI – PARTE NORMATIVA
CAPO I &=
nbsp; -
ORDINANZE PRESIDENZIALI ED ATTIVITA’ REGOLAMETARI
Art. 54 - Ordinanze
Art. 55 - Ordinanze straordinarie
Art. 56 - Regolamenti
CAPO
II -
VIGILANZA SUGLI ATTI
Art. 57 - Vigilanza amministrativa
CAPO
III - NORME TRANSI=
TORIE
Art. 58 - Entrata in vigore dello Statuto
STATUTO
TITOLO
I°
CAPO I=
° - Elementi costitutivi
Art. 1
Denominazione e natura
giuridica
L’Università Agraria di Ponticelli Sabino, Ente Locale
minore non economico, con personalità giuridica ai sensi della Legge=
4
Agosto 1894, n. 397, rappresenta la totalità dei cittadini di
Ponticelli, frazione del Comune di Ponticelli, in materia di esercizio
degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della
legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
Della sua
autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per
l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle
quali provvede nel rispetto delle Leggi dello Stato, della regione e del
presente Statuto.
Art. 2
Sede
L’Universit&ag=
rave;
Agraria di Ponticelli Sabino, ha sede legale nel centro abitato di Ponticel=
li
Sabino, Via della Chiesa,6.
Art. 3
Segni distintivi
L’Universit&ag=
rave;
Agraria di Ponticelli Sabino ha come proprio simbolo uno scorcio del Castel=
lo
“Sciarra-Orsini” con la scritta Università Agraria
Ponticelli Sabino. Tale simbolo è di forma rettangolare ed è
contornato da un bordo a forma di greta.
Art. 4
Finalità e scopi
L’Universit&ag=
rave;
Agraria nell’esercizio dei compiti istituzionali previsti dalle norme
vigenti, cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei val=
ori
ambientali e naturalistici dell’intera popolazione di Ponticelli Sabi=
no.
Ne
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garanti=
sce
la partecipazione degli utenti alle scelte politi che ed
all’attività amministrativa.
Nell’ambito
delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaboraz=
ione
con il Comune di Scandriglia, Enti Locali, Provincia di Rieti, Regione Lazi=
o , di Amministrazioni statali, Istituiti Universitari,=
delle
Università Agrarie attiva tutte le funzioni amministrative dei setto=
ri
agricolo e zootecnico, dell’assetto del territorio e dello sviluppo
economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle
risorse umane e materiali presenti nel territorio.
“L’Università Agraria,
nell’esercizio dei propri compiti istituzionali tendenti alla
valorizzazione della collettività locale istituisce la - Festa
dell’Utente -, manifestazione che con cadenza annuale si
prefigge lo scopo di valorizzare la popolazione locale, attraverso i suoi u=
si e
costumi”
Art. 5
Uso dei territori
I terreni ad uso civic=
o costituenti il patrimonio dell’Ente sono aperti
all’uso di tutti i cittadini utenti in conformità delle vigenti
disposizioni di legge, della destinazione derivante della natura dei terren=
i e
stabilità dell’Ente nel rispetto dei diritti civici degli uten=
ti.
Le terre civiche
possono essere destinate a scopi agroturistici, mediante concessioni in uso
temporaneo, preferibilmente a favore di cooperative di =
utenti,
nel rispetto delle norme e prescrizioni della vigente disciplina forestale.=
Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le
modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito
regolamento.
I beni civ=
ici
non possono essere assoggettati ad ipoteca od altro vincolo di garanzia
immobiliare.
La compete=
nza
del Consiglio di Amministrazione è relati=
va ai
seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrat=
ivi
di indirizzo e contenuto generale:
a)&n=
bsp;
Lo Statuto dell’Ente ;=
b)&n=
bsp;
I regolamenti compreso =
quello
riferito all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
c)&n=
bsp;
I programmi , le relazioni
previsionali e programmatiche , i piani finanziari ed i programmi di opere
pubbliche rilevanti, il Bilancio universitario, annuale e programmatico, le
relative variazioni ed il conto consuntivo;
d)&n=
bsp;
La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni =
del
personale , la pianta organica e le relative
variazioni ;
e)&n=
bsp;
La costituzione e modifica di forme associative;
f)&n=
bsp;
L’istituzione, i comp=
iti
e le forme sul funzionamento degli organi di partecipazione;<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Comic Sans MS";font-weight:normal'><=
o:p>
g)&n=
bsp;
L’istituzione ,
l’ordinamento e la disc=
iplina
generale dei canoni dovuti dagli
utenti e le tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
h)&n=
bsp;
La costituzione dei mutui;
i) &n=
bsp;
le
spese che impegnano i bilanci per
gli esercizi successivi esclude quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazio=
ne e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) &n=
bsp;
gli
m) la definizione degli indirizzi per la nomina = e la designazione dei rappresentanti dell’Ente presso enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti , Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.<= o:p>
&n=
bsp; Le deliberazione in ordine agli argomenti di cui al pr=
esente
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi
dell’ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da
sottoporre a rettifica del Consiglio di Amministrazione nei sessanta giorni
successivi, pena la decadenza.
Art. 6
Utenti
All’esercizio
degli usi civici su territorio dell’Università Agraria di
Ponticelli hanno diritto:
&n=
bsp;
i
cittadini nati e residenti a Scandriglia, frazione di Ponticelli, e coloro =
che,
nati in Comuni diversi, risultino residenti dalla nascita nella frazione di
Ponticelli;
&n=
bsp;
i
cittadini che risiedono stabilmente da un periodo non inferiore a dieci anni
nel Comune di Scandriglia, frazione Ponticelli;
&n=
bsp;
i
cittadini di cui ai punti 1 e 2 i quali, perduta la residenza per trasferim=
ento
in altro Comune, ritornano ad essere residenti nel Comune di Scandriglia ,
frazione di Ponticelli.
La qualifica di utente si sospende:
&n=
bsp;
quando=
non si ha più la residenza nella frazione di Ponticelli Sabino;
&n=
bsp;
per
La
cancellazione dalla lista degli utenti avviene:
- =
d’ufficio
nel caso del punto a) del precedente comma;
- =
con
Dal 1° al 31 gen=
naio
la Giunta Esecutiva procederà alla revisione
delle liste sia cancellando gli utenti defunti, quelli indebitamente iscrit=
ti,
quelli che abbiano perduto i requisiti, sia iscrivendo d’ufficio quel=
li
in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 7
Sistema di votazione
Le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si svo=
lgono
a norma dell’art. 5 della Legge 25 marzo 1993, n.81 e sue successive
modifiche e integrazioni
CAPO II – Elezioni degli organi=
Art. 8
Elettorato attivo
L’elettorato
attivo è concesso a tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Co=
mune
di Scandriglia frazione di Ponticelli (Sezione n. 3), a=
ggiornate
alla data delle elezioni, purché siano utenti.
Art. 9
Elettorato passivo
Sono
eleggibili a consigliere universitario gli iscritti nelle liste elettorali =
del
Comune di Scandriglia frazione di Ponticelli (Sezione n. 3) che alla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio c=
he
indice le elezioni sappiano leggere e scrivere e=
siano
utenti della Università Agraria di Ponticelli Sabino.
Art. 10
Ineleggibilità
Non sono eleggibili =
a consigliere
universitario:
&n=
bsp;
gli &n=
bsp;
I Consiglieri, il Sindaco, i membri del=
la
Giunta, i Funzionari e gli impiegati del Comune di Scandriglia della Regione e dello Stato che hanno vigilanza
sull’Università Agraria di Ponticelli Sabino; &n=
bsp;
Coloro che ricevono uno stipendio o sal=
ario
dall’Università Agraria di Ponticelli Sabino; &n=
bsp;
Coloro che hanno il maneggio del denaro
dell’Università Agraria o che non ne hanno ancora reso conto;<=
o:p> &n=
bsp;
Coloro che hanno liti pendenti con
l’università agraria; &n=
bsp;
Gli Amministratori universitari dichiar=
ati
responsabili in via amministrativa o giurisdizionale; &n=
bsp;
I Magistrati aventi giurisdizione su
Scandriglia; &n=
bsp;
Coloro che hanno perduto la qualifica <=
span
class=3DGramE>di utente. Art. 11 Operazioni elettorali Per
l’effettuazione di tutte le operazioni elettorali occorrenti per
l’espressione del voto valgono le disposizioni della legge elettorale
vigente al momento del voto per i Comuni sino a 15.000 abitanti e le istruz=
ioni
emanate dal Ministero dell’Interno. Alle
liste dei candidati verrà assegnato un nu=
mero
secondo l’ordine di presentazione in quanto non è ammessa la
presentazione dei simboli. Le
operazioni avranno inizio alle ore 16 del Sabato che precede la data delle
elezioni con la costituzione, da parte del presidente del seggio,
dell’Ufficio elettorale. L’espressione del voto dovrà es=
sere
esercitata dalle ore 7 alle ore 22 di domenica. =
Alle
ore 7 del lunedì il Presidente, ricostituito l’Ufficio elettor=
ale,
inizierà le operazioni di scrutinio, che dovranno proseguire senza
interruzione per essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio. CAPO III – Organi elettivi Art. 12 Gli
organi elettivi dell’Università Agraria di Ponticelli Sabino:<=
o:p> - =
Il Presidente, - =
Il Consiglio di Amministrazione. Art. 13 Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata in carica. Il
Consiglio di Amministrazione è composto d=
a 12
consiglieri e dura in carica cinque anni. Il
Consiglio di Amministrazione dura comunque, in c=
arica
sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto=
di
indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Art. 14 Competenze Il
Consiglio di Amministrazione è il massimo
organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo
dell’Università Agraria. La
competenza del Consiglio di Amministrazione &egr=
ave;
relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti
amministrativi di indirizzo a contenuto generale: &n=
bsp;  =
;
Lo Statuto dell’ente; &n=
bsp;  =
;
I regolamenti compre=
so
quello riferito all’ordinamento degli uffici e dei servizi; &n=
bsp;  =
;
I programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di =
span>opere
pubbliche rilevanti, il bilancio universitario, annuale e programmatico, le
relative variazioni ed il conto consuntivo; &n=
bsp;  =
;
La disciplina dello
stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le
relative variazioni; &n=
bsp;  =
;
La costituzione e modifica di forme
associative; &n=
bsp;  =
;
L’istituzione, l’ordinament=
o e la disc ialina generale dei canoni dovuti dagli utenti=
e le
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; &n=
bsp;  =
;
L’istituzione, l’ordinament=
o e
la disciplina generale dei canoni dovuti dagli utneti e le tariffe per la <=
span
class=3DGramE>fruizione dei beni e dei servizi; &n=
bsp;  =
;
Le spese che impegn=
ano
i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo; &n=
bsp;  =
;
gli &n=
bsp;  =
;
la
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresenta=
nti
dell’Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina
dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso
espressamente riservate dalla Legge. Le deliberazioni Art. 15 Funzionamento
La convocazione del Consiglio di Amminist=
razione
viene effettuata dal Presidente con avvisi scritti , da consegnarsi al
domicilio eletto al Consigliere.
Il Presidente del Consiglio di Amministra=
zione
è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti
giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo
all’ordine del giorno le questioni richieste. La
consegna deve risultare da dichiarazione del Mes=
so
Universitario o, in assenza, da colui che risulta incaricato della consegna
degli avvisi con apposto atto deliberativo. L’avviso
per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, d=
eve
essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima<=
/span>
e, per le altre sessioni, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la
prima adunanza. Tuttavia
nei casi di urgenza, basta che l’avviso, c=
on il
relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante vol=
te
la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione deve
essere riferita alla seduta seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti=
da
trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del gio=
rno
di una determinata seduta. L’elenco
degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria d=
el
Consiglio di amministrazione sotto la
responsabilità del Segretario, deve essere pubblicato all’Albo
Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunan=
za. Il
Consiglio di Amministrazione non può deli=
berare
se non sono intervenuti la metà del numero dei Consiglieri assegnati;
per la seconda convocazione, purché abbia luogo in altro giorno, le
deliberazioni sono valide a condizione che intervengano almeno 3 Consiglier=
i. Nel
caso che siano introdotte proposte, che non erano
all’ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere
poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i
Consiglieri. Le
sedute del Consiglio di Amministrazione sono
pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il
funzionamento del Consiglio stesso. Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedu=
ta
ordinaria due volte l’anno: - =
per - =
per Ai
Consiglieri può essere concessa una inden=
nità
di presenza, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di
approvazione del bilancio di Previsione, nei limiti di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge 25 marzo 1993, n.81. art. 16 Commissioni del Consiglio di Amministrazione Il
consiglio di Amministrazione, al fine di miglior=
are
l'esercizio delle proprie funzioni istituisce commissioni consultive format=
e da
Consiglieri e/o cittadini iscritti nelle liste elettorali dell'ente con
esperienza e competenza utili all'espletamento dei compiti. Le
Commissioni sono costituite da un massimo di tre membri di cui due provenie=
nti
dall'interno del Consiglio ed uno esterno purché utente
dell'Università agraria e deve essere garantita la rappresentanza de=
lle
minoranze. Il
presidente della commissione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente tra i membri eletti=
. Le
commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, =
gli
assessori, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politich=
e ed
economiche ed esperti per l'esame di argomenti
specifici. Il
Presidente, gli assessori, possono comunque
partecipare alle riunioni delle Commissioni. Le
Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti e/o dal Presidente
dell’Università Agraria. I
pareri delle commissioni possono essere: Ø
richiesti
Ø
richiesti
obbligatoriamente dal Presidente e dalla Giunta.
I
pareri delle commissioni relativi a deliberazion=
i del
Consiglio di Amministrazione vanno allegate alla medesime
Art. 17
Elezione, composizione e durata in ca=
rica
della Giunta Esecutiva
Il
Presidente nomina i componenti della Giunta Esec=
utiva
tra cui il Vice Presidente, e ne dà
Comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla
proposta degli indirizzi generali e di governo.
Il Consiglio discute ed approva in apposito docu=
mento
gli indirizzi generali e di governo.
La
Giunta Esecutiva è composta dal Presidente che la presiede e da 4
Assessori, compreso il Vice Presidente.
=
Possono essere nominati assessori anche cittadini al di fuori del
Consiglio di Amministrazione, purché rien=
tranti
nella lista degli utenti.
Gli Assessori non
Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio di =
span>Amministrazione
senza diritto di voto
Ai
componenti della Giunta Esecutiva può ess=
ere
concessa una indennità di presenza, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, nei lim=
iti
di quanto previsto dall’art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Art. 18
Competenze
La
giunta Esecutiva collabora con il Presidente nella amministrazione
dell’Università Agraria ed opera attraverso deliberazioni
collegiali. Alla stessa competono tutti gli atti amministrativi che, dalla
Legge e dal presente statuto non siano riservati al Consiglio di Amministrazione ed al Segretario.
Riferisce
annualmente al Consiglio di amministrazione sulla
propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Alla
giunta esecutiva in particolare vengono attribui=
ti i
seguenti compiti:
- =
Assume attività di
iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- =
Formula le previsioni di bilancio, i
programmi e gli indirizzi generali da sotto porre al consiglio di Amministrazione, approva lo schema di bilancio prev=
entivo
e la relazione finale del Conto consuntivo;
- =
Predispone e promuove al Consiglio di Amministrazione i regolamenti previsti dalle leggi e
dallo Statuto;
- =
Approva i progetti esecutivi, i disegni
attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal
Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio e non espressamente assegnati alla competenza del
Consiglio di Amministrazione;
- =
Approva gli storni di fondi da capitoli=
di
spese correnti;
- =
Approva le deliberazioni che precedono =
la
stipulazione di contratti;
- =
Approva i ruoli delle contribuzioni dov=
ute
dagli utenti;
- =
Approva gli accordi di contrattazione
decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario;
- =
Predispone la relazione sulla propria
attività da presentare annualmente al Consiglio =
di amministrazione;
- =
Adotta, su parere dell’apposita commissione, i provvedimenti disciplinari e di
sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
- =
Stabilisce l’orario di servizio d=
ei
dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali=
previo
parere del Segretario;
- =
Fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i
carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell’apparato amministrativo;
- =
Procede alla revisi=
one
delle liste degli utenti, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio.
- =
L’ assunzione dei muti;
Art. 19
Funzionamento
La
Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta =
si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno=
.
Nel
caso di assenza del Presidente la Giunta Esecuti=
va
è presieduta dall’Assessore al quale il Presidente abbia confe=
rito
l’incarico di Vice presidente.
La
Giunta esecutiva è validamente riunita quando
sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza =
semplice
dei membri presenti alla riunione.
Le
sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche ed alle medesime possono
partecipare, se richiesti dal Presidente, senza diritto di voto, Consiglier=
i,
esperti, tecnici, professionisti incaricati e utenti.
Art. 20
Decadenza
In
caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso =
del
Presidente la Giunta Esecutiva, si procede allo scioglimento del Consiglio =
di Amministrazione. Il consiglio d=
i amministrazione
e la Giunta Esecutiva rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo &=
nbsp; Sino
alle predette elezioni le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice
Presidente.
I
singoli componenti della Giunta Esecutiva possono
decadere:
- per revoca da parte
del Presidente;
- per il verificarsi=
di uno
degli impedimenti, delle incompatibilità o della=
incapacità
previste dallo Statuto;
-
per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta Esecutiva s=
enza
giustificato motivo.
Il
Presidente provvede a dar comunicazione di quanto
sopra al consiglio di Amministrazione ed a procedere ad una nuova nomina.
Chi
ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di =
span>Assessore
non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato
Assessore.
CAPO IV – II PRESIDENTE
Art. 21
Elezioni e durata in carica
Per
la elezione e la durata in carica del Presidente=
si
osserva la normativa prevista dalla legge del 25 marzo 1993 n. 81 e sue
modificazioni e integrazioni.
Per
concorrere alla candidatura di Presidente è necessario possedere i
requisiti di cui all’art.9 del vigente Statuto.
Al
Presidente può essere concessa una indenn=
ità
mensile, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione
del Bilancio di Previsione, non superiore, in ogni caso, a quanto previsto
dall’art. 31 della legge n.81 del 25 marzo 1993.
Art. 22
Competenze
Il
Presidente è responsabile dell’Amministrazione
dell’Università Agraria di Ponticelli Sabino e la rappresenta =
in
tutte le istanze, convoca e presiede il Consigli=
o di
Amministrazione e la Giunta Esecutiva, sovrintende al funzionamento degli
uffici e dei servizi, nonché alla esecuzione degli atti.
Svolge
inoltre i seguenti compiti:
- =
ha
la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio n=
ei
procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto;
- =
ha
la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività
politico-amministrativa dell’Università Agraria;
- =
impartisce
direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e
servizi;
- =
coordina
e stimola l’attività della Giunta Esecutiva e degli Assessori;=
- =
concorda
con la Giunta Esecutiva e con gli assessori interessati, le dichiarazioni e=
le
prese di posizione pubbliche =
che
interessano l’Ente;
- =
sulla<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans=
MS"'>
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, provvede a=
lla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
dell’Università Agraria presso le aziende ed Istituzioni;
- =
promuove
ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le lo=
ro
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio di amministraz=
ione
ed in coerenza con gli indiri=
zzi
attuativi espressi dalla Giunta Esecutiva;
- =
determina
gli orari di apertura al pubblico degli uffici universitari;
- =
adotta=
i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati per il regolame=
nto
al Segretario;
- =
ha
facoltà di delegare agli Assessori ed al Segretario, l’adozion=
e di
atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che presente Statuto non abbia
già loro attribuito;
- =
fa
pervenire all’ufficio di segreteria l’atto di dimissioni
perché il Consiglio di amministrazione prenda atto della decadenza d=
ella
Giunta Esecutiva;
- =
adotta=
ordinanze in materia di esercizio degli usi civici nei confronti degli uten=
ti;
- =
acquisisce
direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riserva=
ti;
- =
promuove,
tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera
attività dell’Ente;
- =
compie=
gli atti conservativi dei diritti dell’Ente;
- =
coordina
le funzioni di controllo che il Revisore dei conti esercita nei confronti d=
elle
istituzioni;
- =
stabilisce
gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la
convocazione del Consiglio di amministrazione;
- =
propone
gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta Esecutiva =
da
lui presieduta;
- =
delega=
particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed
omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri;
- =
riceve=
le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazion=
e.
Art. 23
Sfiducia – decadenza –
dimissioni
Il
Presidente cessa dalla carica in caso di approva=
zione
di una delle mozioni di sfiducia votata per appello nominale dalla maggiora=
nza
assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati e viene messa in discussio=
ne non
prima di giorni dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se
la mozione viene approvata si procede allo
scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un Commissa=
rio
ai sensi delle leggi vigenti.
Il
presidente decade anche nei seguenti casi:
- =
per
- =
per
La
decadenza produce gli effetti di cui all’art. 20.
Le
dimissioni presentate dal presidente sono irrevocabili e producono gli effe=
tti
di cui all’art.20.
CAPO V
Il Consiglio di <=
/span>Amministrazione
Art. 24
Funzioni
I consiglie=
ri
hanno diritto di iniziativa e di controllo su og=
ni
questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e
della Giunta Esecutiva, secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente=
dai
regolamenti e dalla Legge.
Hanno il di=
ritto
di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo le forme
stabilite dal Regolamento.
Il Presiden=
te o
gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad =
ogni
altra istanza presentata dai Consiglieri.
Possono svo=
lgere
incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestono
particolare rilevanza per l’attività dell’Ente.
I Capigruppo
consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi,
esprimono il proprio parere al Presidente sulle nomine di rappresentanti del
Consiglio di amministrazione presso Enti, Aziend=
e ed
Istituzioni, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.
Per
l’espletamento del proprio mandato i consi=
glieri
hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Università Agraria,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
I Consiglie=
ri
possono volontariamente astenersi dal votare tutte le
volte che lo reputano opportuno, tranne i casi in cui l’astensione
risulti obbligatoria per legge.
Art. 25
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Presiden=
te
è tenuto a riunire il Consiglio di ammini=
strazione
in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono almeno un
quinto dei rappresentanti dei consiglieri assegnati, inserendo all’or=
dine
del giorno le questioni richieste.
Il Presiden=
te
neo-eletto convoca la prima riunione del Consiglio di <=
/span>Amministrazione
nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di proclamazione degli elett=
i.
La riunione,
è presieduta dal Presidente e deve tenersi nel termine perentorio di=
10
giorni dalla data di convocazione.
Art. 26
Gruppi consiliari
I
Consiglieri universitari si costituiscono in gruppi consiliari.
Si intendono costituiti tanti gruppi quante
sono le liste rappresentate in Consiglio di Amministrazione e capogruppo di
ciascuna lista:
&n=
bsp;
per
&n=
bsp;
per
Per
l’espletamento del proprio mandato hanno diritto di ottenere dagli uf=
fici
dell’Università Agraria, tutte le notizie e le informazioni
necessarie.
I
capi gruppo si riuniscono su convocazione del
Presidente
Art. 27
Dimissioni, decadenza, surrogazione d=
ei
Consiglieri
La posizione giuridi=
ca e
lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano
l’intera comunità degli utenti,alla=
quale
costantemente rispondono.
Le funzioni di
consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il mag=
gior
numero di suffragi,a parità di suffragi,
prevale l’età.
Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consig=
lio
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente
nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non <=
span
class=3DGramE>necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l’ordine di presentazione delle dimissioni quale =
risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presuppo=
sti,
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
Nel caso di decesso =
di
un Consigliere il Consiglio procede alla surroga=
entro
e non oltre dieci giorni dal decesso.
Si ha decadenza dalla
carica di Consigliere universitario:
- =
per
- =
per
I consiglieri che non
intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza fornire
adeguata giustificazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio dell’Ente.
A tale riguardo il Presidente, a seguito dell’avvenuto
accertamento,provvede con comunicazione
scritta all’interessato, a comunicargli l’avvio del procedimento
amministrativo.
Il consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Presidente eventuali docum=
enti
probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta,comunque non
inferiore a giorni 20, decorrente dalla data di ricevimento.
Scaduto tale termine=
il
Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate dal consigliere
interessato.
La decadenza dal
Consiglio di amministrazione può essere
pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, d’ufficio o su istanza =
di
qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di
ineleggibilità.
TITOLO II – GLI ORGANI BUROCRAT=
ICI
CAPO I – Se=
gretario
universitario
Il segretar=
io
universitario dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le diretti=
ve
nel rispetto delle quali:
- =
sovrintende=
span>
allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina le
attività:
- =
cura
l’attuazione dei provvedimenti amministrativi;
- =
provvede
all’istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- =
partecipa
alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta Esecutiva;
- =
Esercita l’attività rogato=
ria relativamente ai contratti nei quali l’Ente &egr=
ave;
parte contraente, compresi gli atti di afframncazione.
Attribuzioni di gestione amministrati=
va
E’
preposto a responsabile sia della direzione dei settori, servizi ed uffici,=
che
di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà
autonoma di scelta dei procedimenti e delle
metodologie tipizzate dalle norme.
- =
adotta=
atti interni di carattere organizzativo – gestionale o anche generali=
ed
a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e
necessitati che in via esemplificativa si indicano in:
&n=
bsp;
ordinazioni=
span>
di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della
Giunta Esecutiva;
&n=
bsp;
liquidazione<=
/span>
di spese regolarmente ordinate;
&n=
bsp;
emanazione
e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a
rilevanza esterna;
&n=
bsp;
predisposizione
di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle
direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
&n=
bsp;
formulazione<=
/span>
di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi specifici;
&n=
bsp;
organizzazione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
&n= bsp; presidenza delle commissioni dei concorsi per le assunzioni e per le gare di appalto;<= o:p>
&n=
bsp;
adozione
e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per il quale abbia
ricevuto delega;
&n=
bsp;
sottoscrizione
dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso;
&=
nbsp;
liquidazione<=
/span>
di compensi, di indennità al personale, già previsti e
determinati per legge o Regolamento;
&=
nbsp;
cura
di tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che
dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
&=
nbsp;
cura,
in conformità alle direttive del Presidente, dell’attuazione d=
elle
deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
&=
nbsp;
adozione
dei provvedimenti necessari per l’accettazione e lo svincolo delle
cauzioni.
Attribuzioni consultive
Partecipa a
commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con
l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, esterne alla stessa;
esprime di propria iniziativa o su richiesta, pareri e
formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle =
aree
di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di
priorità;
Attribuzioni di sovrintendenza
–direzione – coordinamento
Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti di uffici e servizi,<= o:p>
- =
autorizza
le missioni del personale;
- =
autorizza
le prestazioni straordinarie del personale;
- =
adotta=
provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi e agli uffi=
ci
in osservanza degli accordi decentrati;
- =
autorizza
i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentar=
e;
- =
adotta=
provvedimenti di mobilità esterna ai settori o alle aree funzionali,
sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza agli accordi decentrati=
;
- =
provvede
alla contestazione degli addebiti ed all’adozione delle sanzioni
disciplinari di competenza degli accordi rappresentativi;
- =
esercita
l vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione
amministrativa poste in essere all’apparato universitario, sia nella =
fase
di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso =
gli
strumenti di controllo di gestione;
- =
assolve
all’alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servi=
zi
dell’Ente;
- =
provvede
all’emanazione di direttive ed ordini;
- =
concorre
alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la veri=
fica
dei risultati:
Attribuzione di legalità e gar=
anzia
- =
Partecipa direttamente o attraverso pro=
prio
delegato alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei
collegi e degli organismi curandone la verbalizzazione;
- =
Riceve le designazioni dei capigruppo
consiliari;
- =
Presiede l’ufficio universitario =
per
le elezioni;
- =
Rilascia documenti, notizie e permessi
d’accesso di informazione e trasparenza;
- =
Provvede all’attestazione, su
dichiarazione del messo, delle avvenute pubblicazioni all’albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
- =
Sottoscrive i verbali delle sedute degli
organi rappresentativi;
- =
Riceve l’atto di dimissioni del
Presidente.
Art. 29
Responsabilità
Il
Segretario dell’Università Agraria svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico ̵=
1;
amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, relativam=
ente
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti.
I Segretario è responsabile della correttezza
amministrativa e dell’efficienza della gestione in relazione alla
generale azione burocratica dell’Ente attraverso il coordinamento
dell’attività dei responsabili dei servizi interessati
nonché è direttamente responsabile per le iniziative ed i com=
piti
affidatigli.
Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario
preposto agli atti e alle procedure attuative delle deliberazioni di cui al
presente primo comma.
CAPO II – UFFICI
Art. 30
Impiegati
L’attribuzione
agli impiegati di responsabilità gestionali per
l’attuazione degli obiettivi
fissati dagli Organi dell’Ente viene disciplinata dal Regolame=
nto
sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.
Spettano
agli impiegati tutti i compiti, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che la legge =
o il
presente Statuto non riservino espressamente gli organi di governo
dell’Ente ed al Segretario.
Art. 31
Organizzazione strutturale
La
struttura organizzativa dell’Ente in relazione e<=
/span>
esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento
dell’attività istituzionale nonché alle proprie dimensi=
oni
si articola in servizi ed uffici.
L’organizzazione
inerente la suddetta articolazione è
disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomi=
a,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Per
la gestione dei servizi essenziali dell’Ente (Segretaria, Ufficio
Tecnico, Messo, Dattilografo) è previsto il ricorso a contratti a te=
mpo
determinato di Diritto Pubblico o Privato.
CAPO III – Servizi
Servizi pubblici locali
I
servizi pubblici esercitabili dall’ Univer=
sità
Agraria, rivolti alla produzione di beni ed attività per =
la
realizzazione di fini sociali, economici e civili possono essere riservati =
in
via esclusiva all’Amministrazione o svolti in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati.
I
servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
La
gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
&n=
bsp;
in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
&n=
bsp;
in
concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche di
opportunità sociale.
I
modi e le forme di organizzazione dei servizi,
formeranno oggetto di apposito regolamento.
CAPO I – Le forme associate
Per
lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi
l’Università Agraria può stipulare =
apposite
convenzioni con la Regione Lazio, Provincia di Rieti, con altri Enti Locali,
con Organi Regionali, con Istituti Universitari, con Ministeri , con Istitu=
ti
di ricerca e con Cooperative di utenti.&nb=
sp;
La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma
scritta, determina tempi, modi, soggetti, proced=
ure e
finanziamenti per la propria realizzazione. Preparata e definita mediante
opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene
quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione c=
he
delibera a maggioranza dei presenti e votanti. La stipulazione della
convenzione è affidata al Segretario.
Consorzi - Fondazioni
Per
la gestione associata di uno o più servizi, l’Università
Agraria può costituire con altre universit&agrav=
e;
Agrarie, con altri Enti Locali, Provincia di Rieti, Regione Lazio,
Amministrazioni statali, Istituiti Universitari, un consorzio o fondazione
secondo le norme previste dalla Legge e dal presente art. 34, in quanto
compatibili.
A tal fine il consig=
lio di Amministrazione approva a maggioranza assoluta dei
componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
Statuto del consorzio o Fondazione.
La
composizione ed il funzionamento del Consorzio o Fondazione sono regolati d=
alla
Legge e dal proprio Statuto.
Art. 35
L’Universit&ag=
rave;
Agraria può concludere apposti accordi pe=
r la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che
per la loro realizzazione richiedano l’azione integrata e coordinata =
di
altri Enti Locali, Provincia di Rieti, Regione Lazio , di Amministrazioni
statali, Istituiti Universitari, delle Università Agrarie e di altri
soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Art. 36
&=
nbsp; Al
fine di favorire lo sviluppo del territorio amministrato e per incentivare la produzione olivicola, foraggera e di al=
tri
prodotti agricoli-zootecnici l’Ente può effettuare piantagioni
semine, etc., in compartecipazione con gli utenti o con cooperative di uten=
ti
nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 37
&=
nbsp; Nel
rispetto della normativa vigente, l’Università Agraria esercita
legittimamente l’attività presso la cava in località Mo=
nte
Calvo. I capitali provenienti da tale attività commerciale sono
destinati in parte al finanziamento delle attività istituzionali
dell’Ente. In parte possono essere investiti in titoli del debito
pubblico intestati all’Università Agraria, con vincolo a favore
della Regione, per essere destinati in caso di bisogno ad opere permanenti =
di interesse destinati in casi di bisogno ad opere
permanenti di interesse generale degli utenti.
TITOLO IV – ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE
CAPO I –
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
Collaborazione degli utenti
Art. 38
Collaborazione dei cittadini
&= nbsp; Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell’inter= esse comune e dei destinatari è consentito ad = ogni utente di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.<= o:p>
&=
nbsp; Allo
scopo l’Amministrazione, attraverso il responsabile d’ufficio,
potrà attivare direttamente o su istanza
dell’interessato una preventiva e motivata informazione sul procedime=
nto
instaurato o che si intende instaurare, permettendo all’interessato u=
na
preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si int=
ende
instaurare, permettendo all’interessato di presentare le proprie
deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
&=
nbsp; Onde
evitare controversie senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il
pubblico interesse, il procedimento potrò
concludersi con appositi accordi tra l’Amministrazione e gli interess=
ati
nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezional=
mente
il contenuto del provvedimento finale.
&=
nbsp; Tali
atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di =
obbligazioni
e contratti, anche se eventuali controversie restano riservate esclusivamen=
te
al Giudice amministrativo e/o al Commissario per la liquidazione degli usi
civici.
Art. 39
Valorizzazione delle forme associative
degli organi di partecipazione
&=
nbsp; L’Amministrazione
universitaria favorisce l’attività delle Cooperative delle
Associazioni, dei Comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio t=
erritorio,
a tutela di interessi
diffusi o &=
nbsp; A
tal fine viene incentivata la partecipazione di =
detti
organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti
consultivi alle Commissioni consiliari, l’accesso libero presentare
memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di
intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
&=
nbsp; L’Amministrazione
universitaria potrà inoltre intervenire con la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, =
nonché
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno
delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma
predeterminandone i modi e forme in un apposito regolamento.
Art. 40
Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte
&=
nbsp; Gli
utenti, possono presentare all’amministrazione pr=
oposte
intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi colletti=
vi.
&=
nbsp; Le
richieste dovranno essere presentate per iscritto in duplice copia alla
segreteria dell’Università Agraria che pro=
vvederà
ad inoltrare copia al Presidente.
&=
nbsp; Il
Presidente affiderà le istanze, le petizi=
oni e
le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere dagli
uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere s=
ulla
questione entro sessanta giorni.
&=
nbsp; Il
Presidente, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini
interessati l’iter della pratica, li informerà motivatamente p=
er
iscritto, nei quindici giorni successivi al parere dell’Organo
competente, dell’esito del medesimo e dei successivi eventuali svilup=
pi
procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e dei relativi
responsabili.
&=
nbsp; Ove
i termini sopracitati non venissero osservati, il
parere dell’Organo si dà per reso e le pratiche passano agli
uffici competenti per l’istruttoria da farsi entro trenta giorni.
&=
nbsp; Nel
caso di istruttoria negativa, ne viene fornita d=
al
Presidente motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici
giorni successivi; mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche
indicati i futuri sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uff=
ici
preposti e dei relativi responsabili.
CAPO II – L’azione popola=
re
Art. 41
La pubblicità degli atti
&=
nbsp; Gli
atti dell’amministrazione Universitaria sono pubblici, fatte salve le
previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di =
span>accesso
per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato
dell’azione amministrativa.
&=
nbsp; Presso
gli uffici universitari dovrà essere possibile per gli utenti
interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito
Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle
procedure e sull’ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti=
che
comunque li riguardano.
Art. 41 bis
Assemblea
generale degli utenti.
L’Università Agraria al fine di favorire la partecipazione popolare e promuov= ere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, ed economico e garantire la partecipazione degli utenti alle scelte dell’attività amministrativa istituisce l’Assemblea generale degli utenti. <= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans MS";font-weight:normal'><= o:p>
Essa
sarà costituita da tutti gli utenti e le verr&ag=
rave;
attribuito il compito di dare l'indirizzo sulle scelte importati che il
Consiglio di Amministrazione dovrà assumere.
E= ssa verrà riunita ogni qual volta che il Consiglio = o il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l’anno. = <= o:p>
Art. 41 ter
Consiglio dell’ente dei ragazzi
L=
’Università
Agraria allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva pu&ogr=
ave;
promuovere l’elezione del consiglio dell’Ente dei ragazzi.
Il
consiglio dell’Ente dei ragazzi potrà avere il compito di
deliberare in via consultiva le seguenti materie:
Ambientale, Istruzione, Cultura e spettacolo, Assistenza
agli anziani, Sport, giochi e tempo libero.
le
modalità di elezione e il funzionamento del consiglio dell’ent=
e di
ragazzi sono stabilite da apposita commissione.
TITOLO V – FINANZA E CONTABILIT=
A’
CAPO I – La gestione economica
Art. 42
Entrate
Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi l’Università Agraria ha propr= ia autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.<= o:p>
L’ente
ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe
agli utenti adeguandosi ai principi stabiliti dalle norme vigenti e
all’equità.
La
finanza dell’Università Agraria è costituita da:
&n=
bsp;
corrispettivi=
a rimborso spese per gli usi consentiti;
&n=
bsp;
corrispettivi=
a rimborso spese individuali;
&n=
bsp;
entrate
di natura patrimoniale;
&n=
bsp;
trasferimenti=
regionali, provinciali, comunali;
&n=
bsp;
risorse
per investimenti;
&n=
bsp;
altre<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans=
MS"'>
entrate.
Art. 43
Bilancio e programmazione finanziaria=
L’ordinamento finanziario e contabile dell’Università Agraria si informa alla disposizioni di legge vigenti in materia per i Comuni.<= o:p>
Il
Bilancio di previsione per l’anno successivo va deliberato entro il 30
ottobre di ogni anno.
Nella
redazione e predisposizione dello stesso vanno
osservati i principi dell’annualità, della veridicità, =
della
pubblicità e del pareggio economico finanziario. Il
bilancio è corredato dalla relazione revisionale=
e programmatica. Il
bilancio ed i suoi allegati debbono, altres&igra=
ve;
conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In partico=
lare
essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed
intelligente per programmi, servizi ed interventi. I impegni di spesa non possono essere assunti senza
attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile
dell’ufficio di ragioneria. Art. 44 Risultati della gestione I
risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti
per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante
contabilità economica. Essi vengono desun=
ti dal
rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoni=
ale,
oltre che dalla relazione illustrativa del consiglio di Amministrazione, che
esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle ris=
orse
applicate. Il
conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio d=
i Amministrazione
entro il 30 giugno dell’anno successivo. CAPO II – C controllo
finanziario e contabile Art. 45 Revisione economica e finanziaria Il
revisore dei conti è organo autonomo dell’ente, costituito sec=
ondo
le norme dell’art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Il
revisore è eletto dal Consiglio di Ammini=
strazione
su proposta del Presidente, dura in carica tre anni, non è revocabil=
e,
salvo inadempienze, e la rielezione è consentita per una sola volta.=
Art.46 Funzioni e responsabilità Il
revisore collabora con il Consiglio di Amministr=
azione
nella sua funzione di indirizzo e controllo. A
tal fine ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto =
211;
alle sedute del Consiglio di Amministrazione anc=
he
quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Esecutiva se
richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti
dell’Università Agraria. Al revisore
è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile=
e
finanziaria dell’Ente; in proposito dovrà redigere apposita
relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto
consuntivo. Detta
relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, e
contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza Il
revisore risponde della verità delle sua attesta=
zione
ed adempie al proprio dovere secondo i precetti della diligenza (art. 170 C=
.C.)
e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario di
eventuali accertate irregolarità nella gestione dell’Ente. Per
quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggi=
bilità
e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del
revisore, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli a=
rtt.
2399 e segg. Del C.C. Al
revisore compete =
un
compenso per l’opera prestata da determinarsi in sede di nomina. CAPO III – Tesoreria universita=
ria Art. 47 Il Tesoriere Alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall’E=
nte
provvederà il Tesoriere. Il
servizio di tesoreria sarà affidato, con deliberazione da adottarsi =
dal
Consiglio di Amministrazione, ad un Istituto di
credito abilitato, operante preferibilmente nel territorio del Comune di
Scandriglia. Art. 48 Contratto di Tesoreria Il
contratto di tesoreria dovrà indicare: &n=
bsp;
,produttività ed economicità di gestione=
.
&n=
bsp;
la
durata;
&n=
bsp;
il
compenso per il servizio;
&n=
bsp;
l’elenco
dei documenti che il Tesoriere è obbligato a tenere;
&n=
bsp;
le
modalità di riscossione e il pagamento;
&n=
bsp;
le
modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
&n=
bsp;
i
termini per la presentazione del conto consuntivo;
&n=
bsp;
i
termini per la presentazione del conto consuntivo;
&n=
bsp;
la
costituzione della cauzione a garanzia del servizio.
E quant’altro previsto dalla normativa vigente in
materia di tesoreria per gli Enti pubblici.
CAPO IV – Proprietà dema=
niali
Art. 49
Beni di us=
o civico
&=
nbsp; Per
il perseguimento dei propri fini istituzionali l’=
Università
Agraria si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della legge=
16
giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.
Il
patrimonio dell’Ente è costituito dai terreni di propriet&agra=
ve;
collettiva e dai diritti di uso civico di origin=
aria
spettanza pervenuti dall’Ente per effetto delle leggi 24 giugno 1888 =
n.
5489 e 4 agosto 1894 n. 397 nonché da tutti i beni ed i diritti di u=
so
civico, comunque pervenuti e che perverranno all’Ente a seguito delle
operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia
nonché in forza di sentenza, contratti, ecc. .
&=
nbsp; Il
patrimonio dell’Ente risulta
dall’inventario costantemente aggiornato ai fini di legge ivi compres=
e le
costruzioni site nei comprensori civici o acquistate con redditi delle terre
civiche.
Art. 50
Inventario
Di tutti i beni mobi=
li
ed immobili deve essere redatti un apposito
inventario.
Lo stesso va compila=
to
secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
Il titolare
dell’ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della
corretta tenuta dell’inventario , delle
successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti,
carte e scritture relative al patrimonio del servizio di economato.
Il riepilogo
dell’inventario&=
nbsp;
deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia il con=
to
consuntivo.
CAPO I – Contratti
Art. 51
Scelta del contraente
=
Come stabilito dalle
vigenti norme in materia, i contratti dell’Università Agraria
riguardanti alienazioni, locazioni, somministrazioni od appalti d’ope=
re,
devono essere preceduti, di regola, da pubblici,
incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contrat=
ti
dello Stato.
Nel
rispetto delle leggi regionali e statali nonché<=
/span>
delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica
Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italia=
no,
è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
&n=
bsp;
quando=
l’asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si
abbiano fondati motivi per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero
deserte;
&n=
bsp;
quando=
si tratti dell’acquisto di cose che una sola ditta può fornire=
con
i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto=
, o
la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura
non sia possibile promuovere in concorso di pubblici offerte;
&n=
bsp;
quando=
si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad ufficio
dell’Università Agraria;
&n=
bsp;
quando=
,
avuto riguardo all’oggetto del contratto ed all’interesse che e=
sso
è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta =
del
contraente;
&n=
bsp;
quando=
ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.
Per i lavori e forni=
ture
che implichino particolare competenza o la appli=
cazione
di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura
dell’appalto-concorso, secondo le norme della contabilità di S=
tato.
Art. 52
Condizioni particolari
Per
l’appalto di:
&n=
bsp;
taglio=
dei boschi;
&n=
bsp;
lavori=
di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture agricolo-zootecniche=
;
&n=
bsp;
lavori=
di semina, trebbiatura, sfalcio, pressatura e trasporto di prodotti agricol=
i;
&n=
bsp;
vendita
di bestiame;
L’Università
Agraria può procedere a trattativa privata con cooperative formate da
cittadini utenti ponendo base d’asta il prezzo risultante da:
&n=
bsp;
stima<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans=
MS"'>
dell’autorità forestale;
&n=
bsp;
computo
metrico estimativo redatto dall’ufficio tecnico universitario o da
professionista all’uopo incaricato;
&n=
bsp;
valore=
medio di mercato sulla piazza di Scandriglia. Si potrà procedere
all’aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta.
Art. 53
Gara Ufficiosa
Per
la fornitura di beni e servizi, per la manutenzione ordinaria e straordinar=
ia
di beni immobili, che comportino una spesa compl=
essiva
di 20.000.000 (ventimilioni),
è ammesso il ricorso alla gara ufficiosa previa adozione di apposita
deliberazione a contrattare contenete i seguenti elementi essenziali:
- =
preventivo
spesa;
- =
elenco=
Ditte specializzate da invitare (almeno 3);
- =
indicazioni=
span>
mezzi di copertura finanziaria;
TITOLO VI – PARTE NORMATIVA<= o:p>
Art. 54
Ordinanze
Per
dare attuazione a disposizioni dello Statuto e dei regolamento universitari=
=
=
&nb=
sp; =
,
il Presidente emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti
interessati, e secondo i casi provvedimenti ai soggetti interessati, e seco=
ndo
i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.
Art. 55
Ordinanze straordinarie
In
materia di disciplina sulle attività agricole-zootecniche
dell’Ente all’interno del proprio territorio il Presidente
può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati
gli estremi della contigibilità dell’urgenza e
dell’interesse pubblico degli utenti.
Il
provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti
dall’entità e natura del pericolo a cui si=
intende
ovviare.
Di regola
l’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo =
di
messo universitario all’interessato o agli interessati.
Se
costoro no adempiono all’ordine impartito =
dal
Presidente, entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti
eseguire d’ufficio e delle spese incontrate sarà effettuata una
nota che, resa esecutiva con delibera del Consiglio di Amministrazione,
sarà posta a carico degli inadempienti a mezzo ruolo.
Art. 56
Regolamenti
Il
Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti
previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei prop=
ri
componenti.
Prima
della loro adozione gli schemi di regolamento verranno<=
/span>
depositati per quindici giorni presso l’ufficio di segreteria
dell’Ente e del deposito verrà data congrua pubblicità =
con
avviso pubblicato all’albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra
forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazi=
oni
e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
alla loro formazione.
Il
regolamento resterà pubblicato, dopo l’adozione per quindici
giorni all’albo pretorio universitario, e una vol=
ta
ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligator=
io
nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo =
che
sia altrimenti e specificamente disposto.
=
Sino
all’entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e
discipline ad essi espressamente demandati, cont=
inuano
ad applicarsi le leggi vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto=
.
CAPO II – Vigilanza sugli atti<= o:p>
Art. 57
Vigilanza Amministrativa
La vigilanza sull’Amministrazione Universitaria è esercitata da:<= o:p>
a)
Comune di Scandriglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 del D.P=
.R.
24 luglio 1977 n. 616;
b)
Regione Lazio per quanto previsto dalla Legge giugno 1927, n. 1766 ai sensi=
e
per gli effetti dell’art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
CAPO III – Norme transitorie
Art. 58
Entrata in vigore dello Statuto
Lo
Statuto universitario, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio
universitario.
Le
modificazioni dello Statuto possono essere proposte al Consiglio di Amministrazione a seguito di deliberazioni adottata=
dalla
Giunta Esecutiva o su richiesta di uno o più consiglieri.
Il
Presidente cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette=
e
dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le
stesse verranno esaminate.
Il
Presidente assicurala la conoscenza dello Statuto da parte degli utenti, de=
gli
Enti e delle persone giuridiche che hanno sede nel Comune di Scandriglia
affidandone al Segretario l’esecuzione.